Art. 5.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti a domanda, nelle tre fasce di cui agli articoli 1 e 2, qualora non siano stati già assunti a seguito delle relative procedure concorsuali, i vincitori di posti a concorso e coloro che in un concorso pubblico hanno conseguito l'idoneità per la prima o per la seconda fascia.
      2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata, da parte degli idonei, alla facoltà di appartenenza o ad altra facoltà scelta dall'interessato. In caso di rigetto, la domanda è presentata al Ministro dell'università e della ricerca, che dispone l'utilizzazione degli idonei in un'altra facoltà secondo criteri di perequazione,

 

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stabiliti dal Consiglio universitario nazionale (CUN), rispetto alle esigenze didattiche, alle facoltà e ai settori disciplinari con un più elevato rapporto docenti-studenti.